Il "REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e
1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006" (CLP -
Classification, labelling and packaging), è entrato in vigore negli Stati membri
dal 20 gennaio 2009.
Il nuovo Regolamento è una revisione ed un’aggiornamento del sistema di
classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici, basato sulle direttive
67/548/CEE sulle sostanze pericolose e 1999/45/CE sui preparati pericolosi.
Il
Regolamento riprende i principi del Globally Harmonized System (GHS)
precedentemente definito dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite
indirizzato verso una classificazione ed etichettatura armonizzate a livello
mondiale.
Il Regolamento si riferisce a tutte le sostanze chimiche e le miscele,
anche ai biocidi e gli antiparassitari, che dovranno quindi essere classificati
ed etichettati secondo i nuovi criteri.
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2008
relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle
sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al
regolamento (CE)
n. 1907/2006
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare
l'articolo 95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato
economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue:
(1) Il presente regolamento dovrebbe assicurare un grado
elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nonché la libera
circolazione delle sostanze chimiche, delle loro miscele e di taluni articoli
specifici, rafforzando nel contempo la competitività e l'innovazione.
(2) Un funzionamento efficace del mercato interno delle
sostanze, delle miscele e dei suddetti articoli può essere ottenuto soltanto se
le prescrizioni a essi applicabili non differiscono in modo rilevante tra gli
Stati membri.
(3) Nell'attuare il ravvicinamento delle legislazioni in
materia di criteri di classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle
miscele si dovrebbe garantire un grado elevato di protezione della salute umana
e dell'ambiente, al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile.
(4) Il commercio delle sostanze e delle miscele non
riguarda solo il mercato interno, ma anche il mercato mondiale. Le imprese
dovrebbero dunque trarre beneficio dall'armonizzazione globale delle norme per
la classificazione e l'etichettatura e dalla coerenza tra le norme sulla
classificazione e sull'etichettatura per la fornitura e l'uso e le norme sul
trasporto.
(5) Al fine di facilitare gli scambi mondiali e nel
contempo proteggere la salute dell'uomo e l'ambiente, nell’ambito delle Nazioni
Unite, nel corso di un processo durato dodici anni, sono stati accuratamente
definiti criteri armonizzati di classificazione ed etichettatura; su di essi si
basa il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of
Chemicals, «GHS»).
(6) Il presente regolamento fa seguito a diverse
dichiarazioni nelle quali la Comunità ha confermato l'intenzione di contribuire
all'armonizzazione globale dei criteri di classificazione ed etichettatura non
solo nell’ambito delle Nazioni Unite, ma anche recependo nel diritto comunitario
i criteri del GHS concordati sul piano internazionale.
(7) I benefici per le imprese saranno tanto maggiori
quanto più numerosi saranno i paesi che recepiranno nella loro legislazione i
criteri del GHS. La Comunità dovrebbe farsi promotrice di questo processo per
indurre altri paesi a seguire il suo esempio e al fine di dare all'industria
della Comunità un vantaggio concorrenziale.
(8) È quindi essenziale armonizzare le disposizioni e i
criteri relativi alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze, delle
miscele e di taluni articoli specifici all'interno della Comunità, tenendo conto
dei criteri di classificazione e delle regole di etichettatura del GHS, ma anche
sulla base dell'esperienza acquisita nei quarant'anni di applicazione della
legislazione comunitaria vigente in materia di sostanze chimiche e mantenendo il
livello di protezione raggiunto
grazie al sistema di armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura,
alle classi di pericolo comunitarie che ancora non fanno parte del GHS e alle
attuali norme di etichettatura e imballaggio....
Scarica la versione completa in formato PDF:
REGOLAMENTO (CE) N.
1272/2008 - CLP
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Blumatica
Chimico consente di effettuare
la gestione analitica ed il
monitoraggio del rischio chimico
ai sensi del Titolo IX, Capi
I e II del D. Lgs. n. 81/08.
È possibile quindi individuare
le corrette misure di protezione
dei lavoratori contro i rischi
per la salute e la sicurezza
che derivano, o possono derivare,
dagli effetti di agenti chimici
presenti sul luogo di lavoro
o come risultato di ogni attività
lavorativa che comporti la presenza
di agenti chimici.
Il software si rivolge a tutti
i Professionisti della Sicurezza
e consente di effettuare:
- La valutazione analitica
del rischio chimico condotta
per i diversi reparti aziendali
e considerando tutti gli
agenti chimici presenti.
La metodologia adottata
è quella proposta dall’Istituto
Francese INRS (Institut
National de Recherche et
de Sécurité) e consente
una valutazione separata
del rischio per la sicurezza
e del rischio per la salute
- L’individuazione di
misure specifiche di prevenzione
e protezione in funzione
dei risultati della valutazione
- La composizione, in
formato MS Word®,
di un dettagliato documento
di valutazione a partire
da eleganti modelli personalizzabili
da parte dell’utente
- La gestione e la composizione,
sempre in formato MS Word®,
del piano di miglioramento
Blumatica
Chimico dispone di una completa
banca dati di sostanze e preparati
pericolosi costituenti gli archivi
di base.
L’archivio
delle sostanze è aggiornato
all’elenco originario dell’allegato
I della direttiva 67-548 CEE
che comprende la catalogazione
di oltre 3.300 sostanze pericolose.
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| Schermate |
Requisiti
Minimi di Sistema |
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Processore: |
CPU
1.6 GHz; RAM 512 Mb (Consigliato
almeno 1 Gb su sistemi Vista
e Windows 7); HD 3 Gb (Per installazioni
full)
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Sistema
Operativo: |
Windows XP Service Pack 2 (Home
e Professional 32 bit), Windows
XP Service Pack 1 (Professional
x64Edition 64 bit); Windows
Vista Service Pack 1 (Home,
Premium, Ultimate 32 bit e 64
bit); Windows 7 (Home, Premium,
Ultimate 32 e 64 bit).
Note:
Non sono supportati Sistemi
MAC
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Tool: |
Office
2000, Office 2003 con SP2 (consigliato
per sistemi windows 2000 ed
XP), Office 2007 (consigliato
per sistemi Vista e 7) |
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